(per una consultazione completa delle caratteristiche del sistema consulta la guida)
Per opportuna informazione si riporta il link della pagina web del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dove sono riportate le risposte alle domande frequenti (FAQ) in merito agli APE: https://www.mase.gov.it/energia/efficienza-energetica/edifici .
Chi può redigere l’A.P.E. senza essere in possesso dell’attestato di formazione ai fini della certificazione energetica per gli edifici?
In riferimento alla D.G.R. n.398/2017 e al D.P.R. n.75/2013, possono redigere l’A.P.E. senza dover frequentare uno specifico corso di formazione (80 ore), tutti i tecnici professionisti - quali Architetti, Ingegneri, Geometri (C9), Periti Industriali (C1 e C3), Periti Agrari o Agrotecnici (C8) - iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, quindi, in possesso di abilitazione professionale nei campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, ad eccezione di:
Chi deve frequentare il corso di formazione abilitante ai fini della certificazione energetica degli edifici?
Dovranno frequentare il corso di formazione abilitante (80 ore) e conseguire l’attestazione ai fini della certificazione energetica per gli edifici: